Tettoia o pergolato: dal CdS le differenze
I giudici hanno evidenziato che il manufatto, essendo “una struttura in legno di circa 40 mq avente un’altezza che varia da mt. 2,50 a mt. 2,85 e copertura con teli plastificati” realizzata sul terrazzo della sua abitazione”, era assimilabile ad una tettoia e non ad un pergolato.
Se la struttura è “incidente sulla sagoma della struttura principale, di dimensioni non definibili “modeste”, nonché priva di un collegamento funzionale con il soddisfacimento di esigenze meramente temporanee allora è assimilabile a tettoia invece che pergolato
Non si poteva, quindi, assimilare la struttura ad un pergolato che “è una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un’impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone. Di norma è una struttura aperta su tre lati e nella parte superiore”. In questo caso non è richiesto alcun titolo edilizio.
Per la realizzazione di una tettoia, invece, è sempre necessario richiedere il permesso di costruire.
Quando il pergolato ‘diventa’ tettoia
Il consiglio di Stato ha chiarito anche che il “pergolato, quando è coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla relativa disciplina”.
Se la struttura presenta una copertura non precaria e transitoria allora non è un gazebo ma una tettoia e ci vuole il permesso di costruire.
La “pergotenda” è qualificabile come mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all’interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso”.